Agli Organi di Informazione
U. P. S. CO.
“Tributa, a civibus data, pro civibus sunt”
PROGETTO DI LEGGE URGENTE
SUL GIORNALISMO EUROPEO
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(giugno 2015)
Preambolo
Vista la Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo (New York, 1948), agli artt. 1, 7, 19, 23 e 27;
Vista la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti
dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, stabilita dal Consiglio d’Europa (Roma,
1950) agli artt. 8, 9, 10 e 14;
Vista
la Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Unione Europea (Nizza, 2000) al Preambolo e agli artt. 1, 6, 11,
13, 14, 15, 20 e 21;
Vista
la Costituzione della Repubblica Italiana, agli artt. 1, 2, 3, 15, 19, 21, 33,
41, 45 e 46 :
appare
evidente che informare ed essere informati con le più varie fonti e con i più
vari strumenti tecnologici è un Diritto universale e fondamentale dell’uomo e
del cittadino, singolarmente o associato a gruppi, senza altri limiti che
quelli stabiliti dalle vigenti leggi civili, amministrative e penali
dell’Unione Europea in subordine ai princìpi
costituzionali, e non riservato esclusivamente ad alcuna categoria
professionale, gruppo o partito, o associazione religiosa, specifici.
VIENE STABILITO
CHE :
1. Ogni Ordine professionale giornalistico, pubblicistico, editoriale è sciolto per incostituzionalità.
2. La figura giuridica del direttore responsabile viene abrogata. La responsabilità civile, amministrativa e penale, per scritti o comunicazioni che vìolino la legge, è sempre individuale, sebbene coinvolga le singole persone del Comitato di Redazione che abbiano votato in modo favorevole alla pubblicazione di testi incriminabili, ma non coloro che si sono astenuti od opposti alla medesima pubblicazione facendo porre a verbale scritto la propria opposizione o perplessità, nelle singole riunioni. Viene altresì abrogata ogni forma di registrazione delle pubblicazioni presso i Tribunali o altro Organo giurisdizionale prefissato.
3. E’ abrogato ogni diritto categoriale al segreto professionale sulle fonti informative, che devono essere verificabili viceversa da chiunque vi abbia interesse, a maggior ragione quando esso appartenga all’Ordine pubblico.
4. Tutte le radiotelevisioni statali o di diritto pubblico, attualmente esistenti nel territorio dell’Unione Europea, vengono trasformate in cooperative pure, ovvero senza dipendenti, ma solo con soci cooperatori e sovventori, e senza scopo di lucro, che assumono decisioni a maggioranza di singoli membri. Non potranno essere trasformate in società private, a scopo di lucro, né in società cooperative nominali ovvero spurie.
5. Ogni quotidiano, rivista o pubblicazione periodica, tanto nella forma tipografica tradizionale, o tramite onde radio, o per via informatica, costituisce un’azienda di tipo cooperativo puro, senza dipendenti, ma soltanto con soci cooperatori e sovventori, diretta per la parte economico-finanziaria da un Comitato di Gestione, eletto, sulla base di uno Statuto preventivamente concordato, dai redattori- soci cooperatori e dai soci sovventori, nonché dagli abbonati almeno per un anno, e, per la parte contenutistica (testi pubblicabili), da un Comitato di Redazione eletto dai soli soci redattori.
6. Ciascun Comitato elegge e si fa presiedere da un coordinatore, eletto nel proprio seno, quale primus inter pares, sostituibile ove necessario secondo criteri fissati dallo Statuto dell’azienda.
7. Con l’eccezione del coordinatore, dei corrispondenti esteri o residenti ad almeno 50 km dalla sede del giornale o rivista, e dei membri del Comitato di Redazione dei quotidiani, tutti gli altri soci redattori lavorano a tempo parziale e vengono retribuiti per il proprio scritto se pubblicato, e con una remunerazione aggiuntiva proporzionale, qualora tale scritto aumenti il numero dei lettori acquirenti. In nessun caso, fuorché per coordinatori, corrispondenti e membri del Comitato dei redattori di quotidiano, gli altri possono ricevere uno stipendio prefissato, per cui dovranno svolgere altra attività remunerata a tempo parziale, pubblica o privata che sia.
8. Il collaboratore occasionale, non redattore-socio e non sovventore, può essere retribuito in proporzione al numero straordinario di copie vendute grazie al suo scritto, se ciò è prestabilito nello Statuto. Tale collaboratore ha in ogni caso il diritto di conoscere con precisione i dati di riferimento per la vendita delle copie in cui è riportato il proprio scritto, il che va considerato valido ed obbligatorio – a maggior ragione - per ogni socio-redattore.
9. Le fonti di finanziamento di quotidiani e pubblicazioni periodiche, sia tradizionali che radiotelevisivi o informatici, devono essere sempre precise, dichiarate e verificabili, e sono costituite:
a) da quote prefissate di abbonamento, semestrale o annuale, indicate con chiarezza nella copertina anteriore. Tale abbonamento può essere interrotto in ogni momento con lettera raccomandata A.R. o con altro strumento equiparabile, stabilito per legge;
b) dalla quota prefissata di acquisto di ciascuna copia, precisamente e chiaramente indicata sulla copertina anteriore, in modo ben visibile;
c) dal versamento volontario, tra il 5 e il 10 x 1000, sulla dichiarazione dei redditi, stabilito esclusivamente dal contribuente;
d) dalla donazione individuale, mai superiore al valore di 10 abbonamenti annui, per ciascun anno; mai superiore a 100 abbonamenti annui se donazione collettiva (oltre le 10 persone). Tali quote vengono stabilite per evitare ogni condizionamento economico-finanziario sulle posizioni culturali, politiche, ideali, ecc. del giornale o rivista, fissate dallo Statuto e applicate dal Comitato di Redazione. Qualora tale norma venisse violata, l’atto sarebbe considerato contravvenzione o delitto, secondo le modalità quantitative e qualitative del finanziamento illegittimo .
10. E’ fatto assoluto divieto di far dipendere da un editore esterno all’azienda informativa la conduzione economica e finanziaria, culturale, politica, ideale, del quotidiano o rivista, pubblicati in qualunque forma. Le associazioni del lavoro, e quelle di natura religiosa, politica, culturale, scientifica, ricreativa, ecc. , possono avere proprie testate a stampa, radiotelevisive o informatiche, purché l’organizzazione delle stesse corrisponda alle norme fissate dalla presente legge, specialmente agli artt. da 2 a 9 .
Il
Gruppo Promotore dell’ UNIONE POLITICO-SOCIALE DEI CONTRIBUENTI
SI RISERVA
di
presentare tale progetto di legge, quale petizione al Parlamento dell’ Unione
Europea a Strasburgo, ai sensi degli artt.
21 e 194 del Trattato di Roma (1957),
tramite posta elettronica o, se necessario, con lettera raccomandata tradizionale.
Distinti Saluti
6 commenti:
Bene MANLIO!!
E' qualcosa che mancava, per definirci popoli civili.
Pino
Grazie Pino,
ma non mi faccio illusioni sui risultati. Per dirla alla francese, è una sorta di divertissement. Nel 2000 mandai quattro petizioni, reperibili tuttora su INTERNET, e sono lì belle e archiviate, presumo senza discussione. Una riguardava l'esigenza di trasformare il Parlamento Europeo in una sorta di Stati Generali della Francia nel 1789: ti immagini se i signoretti di Strasburgo possano diventare dei Lafayette, dei Mirabeau, dei Robespierre, ecc., e fare dell'Unione Europea la Francia rivoluzionaria del 1789 / 95 ? Manca ogni radice ideologica seria. Dietro a loro vi sono europeisti di piccolo calibro, non certo degli illuministi come ve ne furono nel XVIII secolo. Questo è il dramma.
Cari saluti e grazie a Massimo per la coraggiosa pubblicazione, Manlio
Che lavoro minuzioso e, nel contempo, denotante un'ottima capacità di sintesi! Complimenti!
Sulla necessità di chiarezza e trasparenza sono pienamente d'accordo, ma se fossi una giornalista avrei bisogno di riflettere molto sulla possibilità di un eventuale ulteriore aumento della precarietà lavorativa che coinvolge tutto il mondo del lavoro e, in particolare, il mondo giornalistico.
Carissima Ivana,
se concepiamo il giornalismo come professione (più o meno ben retribuita), hai ragione a vedere il rischio di una "precarizzazione". Ma se per giornalismo intendiamo semplicemente il pubblicare su quotidiani e riviste certe nostre conoscenze, senza una specifica modalità professionistica, allora la precarizzazione non vi sarebbe. Si tratterebbe semplicemente di riconoscere che tutti possono informare gli altri liberamente su organi di stampa, o radiotelevisivi, oppure informatici. Ad esempio, questo blog è un tipo di giornalismo non necessariamente professionistico, seppure talvolta o spesso professionale.
Il giornalismo professionistico è solo un modo di controllare l'informazione da parte dei poteri forti, fin dall'inizio della sua storia. Pensiamo ad es. al "Moniteur" parigino che, nel 1815, dava le notizie sullo sbarco di Napoleone e la sua marcia da Tolone a Parigi, partendo dall'appellativo "mostro", per finire con "Sua Maestà, Napoleone I, imperatore dei Francesi, è entrato in Parigi...". E' rimasto esempio proverbiale di quel bel mestiere.
Manlio, a quale indirizzo web si trovano le tue quattro petizioni?
Nel tuo sito non le ho trovate (probabilmente sono io che, nel pochissimo tempo libero, non riesco a cercare con attenzione).
Grazie
Dovresti provare a guardare sotto UPSCO, Unione Politico-Sociale dei Contribuenti. Però, non credo tu le trovi integralmente, ma solo citate. Non saprei io stersso se c'è un sito dove siano elencate tutte, anche perché sono certamente tantissime. Nel mio sito non le trovi, in quanto non le riportai a suo tempo, ed ora l'ho abandonato a se stesso.
Grazie e saluti, Manlio
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