Di Manlio Tummolo
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( Bertiolo, UD - giugno 2017 )
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Si premette, a scanso di ogni equivoco,
che il presente testo è una pura proposta personale, del tutto estranea ad ogni
vigente Partito o gruppo politico, mirante a far comprendere che, per quanto possibile, è necessario che,
in ogni Ordinamento o sistema giudiziario degno di questo nome e adatto ad un
Regime integralmente democratico, i magistrati inquirenti e giudicanti siano
valutati, ai fini dei Codici civili e penali, per ogni loro eventuale illecito
nell'esercizio delle loro funzioni, come anche nella loro vita privata, da Organi terzi del tutto indipendenti dalla
Magistratura, secondo i princìpi di
eguaglianza di fronte alla Legge validi per ogni cittadino, in modo che non si
cada nell'autodichìa corporativa (ovvero, autovalutazione e giudizio interni ad una corporazione). Per ragioni di semplicità espositiva, tale proposta è già formulata in progetto di
legge tramite articoli distinti. Le note
in calce hanno scopo chiarificatore su alcune questioni specifiche.
PREMESSO CHE
ogni
categoria di cittadini è soggetta al giudizio di persone ed Organi terzi ed imparziali rispetto a quegli stessi
cittadini e alle rispettive categorie di
appartenenza;
PREMESSO CHE
i
soli magistrati sono soggetti all'indagine e giudizio dei loro propri colleghi,
in una situazione di autodichìa
corporativa, confusa in condizioni
di indagine disciplinare interna al Corpo stesso, anche quando compiano illeciti e reati nell'esercizio delle loro stesse funzioni, oppure nella loro vita privata [1];
CONSIDERATO CHE
un
tale stato giuridico, ancorché ereditato da secoli e secoli di iniquità
giudiziaria, non ha alcuna giustificazione logica e morale, né di correttezza
procedurale, ma è soltanto un arcaico e feudale privilegio ormai inaccettabile
in ogni Regime effettivamente democratico;
CONSIDERATO CHE
I
magistrati, di ogni Ordine e grado, vanno considerati semplici pubblici dipendenti
e quindi soggetti alle regole fondamentali della Pubblica Amministrazione,
sebbene inquadrate nella complessa e delicata problematica giudiziaria;
VISTI GLI ARTICOLI
1,
3, 10, 24, 25, 27, 28, 48, 51, 52, 54, 97, 98, 100, 101 – 113 (Titolo IV), 134
– 137 (Titolo VI), 138 della
Costituzione Italiana [2] ;
VISTI I CODICI CIVILI, AMMINISTRATIVI,
PENALI E MILITARI, E CORRELATIVI CODICI DI
PROCEDURA
VISTE LE LEGGI
n. 2248 del 20 marzo 1865, Allegato E
(contenzioso amministrativo e Consiglio di Stato), n 1054 del 26 giugno 1924 (Regio Decreto sul Consiglio di Stato),
n. 1214 del 12 luglio 1934 (Corte dei
Conti), n .12 del 30 gennaio 1941 (Regio Decreto sull'Ordinamento Giudiziario), n. 1022 del 9 settembre 1941 (Regio
Decreto sull'Ordinamento giudiziario Militare), n. 1 del 9 febbraio 1948, nn. 1 e 87 del 11 marzo 1953 (Corte Costituzionale), n. 195 del 24 marzo 1958 (Consiglio Superiore
della Magistratura), n. 199 del 14 febbraio 1964 (DPR sui Tribunali
militari territoriali), n. 1034 del 6 dicembre 1971 (Tribunali Amministrativi
Regionali), n. 180 del 7 maggio 1981
(modifiche ordinamento militare di pace), n. 117 del 13 aprile 1988 (Responsabilità civile dei magistrati), n. 561 del 30 dicembre 1988 (Consiglio della
Magistratura Militare, con successive modifiche nel DPR n. 158 del 1989), n. 74
del 12 aprile 1990 (Consiglio Superiore della Magistratura), nn. 19 e 20 del 14 gennaio 1994 (Corte dei
Conti), n. 639 del 20 dicembre 1996 (Corte dei Conti), n. 80 del 31 marzo 1998
(Controversie di lavoro e giurisdizione amministrativa), n. 205 del 21 luglio 2000 (giustizia
amministrativa); n. 115 del 30 maggio
2002 (DPR, Testo Unico sulle spese di
giustizia);
CONSIDERATA OGNI SUCCESSIVA LORO
MODIFICAZIONE, OGGI VIGENTE, SI STABILISCE
CHE
Titolo I : Istituzione di un Organo elettivo
popolare di vigilanza e giudizio dei
Magistrati di ogni grado e funzione
art.
1) Vengono, col presente Atto,
abrogate tutte le precedenti norme in contrasto allo stesso
art. 2) Il Ministero della Giustizia viene chiamato, d’ora innanzi, Ministero dell’Amministrazione Giudiziaria Civile, Amministrativa e Penale. A tale Ministero vengono subordinati anche i Tribunali Militari
art. 3) Ogni sede di giudizio, in ogni grado e funzione, viene denominato Palazzo Giudiziario
art. 4) Viene abrogato il Consiglio Superiore della Magistratura. Per quanto riguarda l’indagine, la valutazione e il giudizio di natura disciplinare interna dell’Ordine Giudiziario, tali funzioni vengono demandate ai Tribunali Amministrativi Regionali e, in secondo grado, al Consiglio di Stato
art. 5) Per ogni indagine, valutazione e giudizio su eventuali illeciti civili, amministrativi e reati commessi da magistrati nell'esercizio delle loro funzioni o nella loro vita privata, viene istituito un Organo eletto dal popolo, denominato Collegio degli Efori [3]. Le sedi, nazionale e locali, del Collegio degli Efori sono distinte e del tutto separate dai Palazzi Giudiziari di ogni altro grado e funzione
art.
6) Il Collegio degli Efori viene eletto ogni sette anni dai cittadini italiani
maggiorenni di ambedue i sessi in ambito nazionale, interregionale e regionale,
sulla base di liste di candidati scelti
dal Parlamento per tre distinti livelli di competenza territoriale (nazionale, interregionali e regionali). Tali liste hanno carattere puramente tecnico e non politico, e vengono
presentate al Parlamento dal Ministro dell’Amministrazione Giudiziaria e approvate integralmente, salvo eccezioni
presentate dai parlamentari su casi specifici per motivi impeditivi riconosciuti
dal Parlamento, a maggioranza assoluta dei parlamentari (e non dei soli votanti
e presenti)
Art. 7) Tali elenchi devono comprendere persone di ambedue i sessi, in un numero
minimo almeno triplo di quello previsto come necessario per ciascun grado, e da
stabilire con regolamento speciale per ciascun grado di giudizio: professori universitari in materie giuridiche con almeno 10 anni di ruolo ordinario; avvocati
dello Stato e difensori civici con almeno 10 anni di ruolo; avvocati e notai di
Diritto privato con almeno 10 anni di professione. Sono invece esclusi magistrati o
ex-magistrati anche se di Tribunali internazionali, uditori giudiziari, cancellieri,
ufficiali giudiziari ed impiegati d’ogni livello di Tribunale anche se forniti
di laurea in materia giuridiche, e sebbene in pensione, per le ragioni dette in Premessa (evitare
ogni prossimità diretta con la Magistratura). I candidati, eletti dai cittadini
maggiorenni nel numero necessario, possono accettare o non accettare tale
incarico, sia nel ruolo giudicante (Efori), sia in quello di Provveditori, di cui al successivo art. 11. Non sono
rieleggibili, trascorso il settennato, onde non costituire una nuova
corporazione. Gli elenchi devono essere selezionati
ed approvati dai cittadini con voto segreto e i voti, per essere validi,
esigono una partecipazione di almeno il 51 % degli elettori. Se inferiore, l’elezione deve essere rifatta
con obbligo di votazione
Non
è ammessa propaganda elettorale, ma va indicato un curriculum riassuntivo
professionale onde i cittadini sappiano quali persone votano
Una volta eletti dal popolo ed incaricati per sette anni, nel numero necessario per ciascun livello, essi vanno distinti in Efori e Provveditori in ruolo, ed Efori o Provveditori supplenti, i secondi al fine di sostituire chi, per le più varie ragioni, debba sospendere provvisoriamente o definitivamente la propria funzione
Una volta eletti dal popolo ed incaricati per sette anni, nel numero necessario per ciascun livello, essi vanno distinti in Efori e Provveditori in ruolo, ed Efori o Provveditori supplenti, i secondi al fine di sostituire chi, per le più varie ragioni, debba sospendere provvisoriamente o definitivamente la propria funzione
Lo
stipendio degli eletti è uguale a quello relativo alla loro funzione, se
dipendenti pubblici; o alla media annua
dei loro introiti se professionisti privati. Durante l’incarico, sia gli eletti in ruolo, sia i supplenti, non possono esercitare altre attività
professionali pena le sanzioni previste per tali casi (dalla semplice
destituzione al rinvio a giudizio)
Ogni singola sede del Collegio degli Efori
assume, secondo il grado e la competenza territoriale, una delle seguenti
denominazioni:
Collegio
degli Efori - Settore Giudiziario di I grado della Regione …
Collegio
degli Efori - Settore Giudiziario di II
grado dell’Italia …
Collegio
degli Efori - Settore Giudiziario di III
grado e Revisione Processuale - Repubblica Italiana - ROMA
Art.
8) Gli Efori e i Provveditori che
commettano a loro volta illeciti, professionali o personali, vanno giudicati dalla Magistratura
Ordinaria, come ogni cittadino
Titolo II : Funzioni del Collegio degli Efori
Art.
9) Il procedimento presso il Collegio
degli Efori è costituito da tre gradi di giudizio, con sede giurisdizionale
regionale in primo grado; interregionale in secondo grado e nazionale in terzo e definitivo grado [4]
Art. 10) Ciascun grado di giudizio deve essere istituito da un Collegio sempre in numero
dispari, di almeno tre membri per il I° grado, di 5 per il II° grado, di 7 per il III°. L’eforo maggiore per servizio esercita la presidenza. A parità di servizio, il più anziano d’età.
Art. 11) Svolgono
funzioni di indagine i Provveditori alle indagini e vigilanza con Ufficio
apposito di Ricezione Atti di denuncia; svolgono funzioni di controllo procedurale i Provveditori alla
procedura, per il controllo rigoroso delle procedure negli atti compiuti da
ciascuna delle parti in causa. I Provveditori
alle indagini non hanno necessariamente ruolo di accusa, ma di presentazione
degli atti e commento al Collegio degli Efori. Essi, inoltre dispongono, per
casi di particolare complessità, del tutto autonoma sezione di Polizia Giudiziaria,
fisicamente separata da ogni altra sede di Ordine Pubblico o Militare
(preferibilmente Carabinieri e Guardia di Finanza per la Magistratura
Civile; della Polizia di Stato per la
Magistratura Militare)
I
Provveditori alla procedura hanno ruolo di eventuale appoggio o di critica nei
confronti dei primi e delle parti in causa, relativamente alle modalità di
indagine o validità della documentazione
allegata, nonché di esame analitico ed approfondito dei ricorsi contro
determinate decisioni
Titolo III : Forme procedurali
Art.
12) Ciascun cittadino, anche minore
d’età o intellettualmente incapace, sia da sé, sia tramite avvocato, sia per
mezzo di tutore o altro legale rappresentante,
può presentare atto di denuncia o querela nei confronti di un
magistrato del cui comportamento, in servizio o per fatto privato, si ritenga vittima, purché corredato da documentazione,
scritta o video-sonora o solo sonora, o da testimonianze orali davanti alla
sezione di Polizia giudiziaria, di cui stendere verbale. La presentazione di tali denunce può essere
fatta, sia direttamente presso l’Ufficio Ricezione Atti nella correlativa sede
di competenza del Collegio degli Efori, sia con invio tramite posta
raccomandata A.R. purché debitamente firmata e con fotocopia allegata di
documento di identità (la data considerata valida è quella del timbro postale
di partenza sulla busta o sul plico), sia consegnata presso l’Ufficio del Segretario
Comunale, sia infine tramite posta elettronica certificata, purché corredata da
documento di identità cosiddetto “scannerizzato”,
ovvero con procedura di trasmissione elettronica
Art. 13) Per tale presentazione valgono le regole previste dai Codici di
procedura in merito ai tempi di tali atti (60 giorni per illeciti civili ed
amministrativi; 90 giorni per illeciti
penali; 180 giorni per violenze
degradanti fisiche e psicologiche a scopi intimidatori o informativi, in breve
torture, oppure violenze di tipo sessuale, ovvero minacce illegittime e ricatti). Tali denunce, sia di natura civile che
amministrativa e penale, devono essere
esaminate entro il termine massimo di dodici mesi, e, se considerate
formalmente valide, costituite in giudizio davanti agli Efori, che procederanno con le regole dei corrispondenti Codici nel
termine di tempo necessario (comunque non oltre i 300 giorni complessivi, a
partire dalla data di rinvio a giudizio)
Art.
14) Per l’eventuale insufficienza nelle testimonianze,
nelle motivazioni o nella documentazione, il Provveditore alle indagini dovrà dare, entro il termine perentorio di
dodici mesi, motivazione scritta di rigetto, avverso alla quale il cittadino
denunciante potrà opporre ricorso motivato al Provveditore alle procedure e, in
caso di ulteriore rigetto, al Provveditore alle procedure del II° grado, il
quale a sua volta dovrà adeguatamente motivare il rigetto. In terza e definitiva istanza, al Provveditore alle procedure del III° grado
del Collegio degli Efori, il quale dovrà specificare in modo ancora più
esplicito ed argomentato le motivazioni, di fatto e di diritto, di tale
rigetto. In caso di definitivo rigetto,
il querelante dovrà rinunciare al procedimento, oppure portare nuovi e più adeguati elementi di prova, da presentare direttamente
al Provveditore alle indagini in II° o III° grado, che li esaminerà entro il
termine perentorio dei dodici mesi
Art.
15) Posto che si istituisca il processo
contro il magistrato o i magistrati denunciati, essi avranno la possibilità di
essere difesi da avvocati di fiducia o d’ufficio o, volendo, di difendersi da
sé; saranno sospesi dalla loro funzione (e per 3/5 del loro stipendio) fino alla conclusione del procedimento nei vari gradi previsti. In caso di assoluzione definitiva, verranno
reintegrati nella loro funzione e il denunciante sarà sottoposto a tutte le
spese processuali correlative, ma il
risarcimento pecuniario del magistrato assolto (recupero degli introiti sospesi
e riconoscimento questione morale) avverrà ad opera del governo della
Repubblica, onde non costituire aggravi insostenibili per i cittadini
Il denunciante ha il diritto di
presentarsi alle udienze, il dovere di
rispondere se interrogato dagli Efori, dai Provveditori e dall'avvocato della
parte imputata. Ha pure il diritto di
farsi rappresentare da un avvocato di parte civile, il quale ha la precipua
funzione di accusatore nel processo
L’imputato non ha diritto di astenersi dal rispondere alle richieste degli Efori, dei Provveditori e dell’avvocato di parte civile, bensì deve, sia personalmente, sia tramite il proprio avvocato, spiegare il proprio comportamento preso in esame nel procedimento. Non sono consentite polemiche dirette e personali tra le parti in causa, né sono ammessi atteggiamenti offensivi, derisori, suggestivi. Le domande devono essere sempre poste in forma corretta, ed altrettanto corrette devono essere le risposte
L’imputato non ha diritto di astenersi dal rispondere alle richieste degli Efori, dei Provveditori e dell’avvocato di parte civile, bensì deve, sia personalmente, sia tramite il proprio avvocato, spiegare il proprio comportamento preso in esame nel procedimento. Non sono consentite polemiche dirette e personali tra le parti in causa, né sono ammessi atteggiamenti offensivi, derisori, suggestivi. Le domande devono essere sempre poste in forma corretta, ed altrettanto corrette devono essere le risposte
Art. 16) Durante le udienze, l’uso di toghe, mantelli o camicioni, parrucche,
fronzoli o piumaggi, e di ogni altro simbolismo arcaico, è vietato. Efori e Provveditori indosseranno normali e sobri completi o spezzati,
con stretta fascia tricolore alla vita e distintivo dorato con la scritta “EFORO”
o “PROVVEDITORE” posto sul lato
sinistro dell’abito. Gli avvocati
saranno vestiti come normali cittadini: a distinguerli solo un cartellino sul lato sinistro
dell’abito, con foto e autorizzazione del Collegio. Ciò a simboleggiare con chiarezza la natura
elettiva popolare degli incaricati, che nulla hanno di sacrale o di mistico
Ogni udienza deve essere
videoregistrata interamente: inoltre vi
saranno due cancellieri: uno stenografo, che registrerà ogni intervento
integralmente, l’altro con verbale
riassuntivo e sintetico degli stessi interventi. I verbali devono essere firmati dagli Efori,
e le videoregistrazioni poste in custodia
chiusa a chiave in presenza degli stessi. Il tutto deve poi essere riportato nel
fascicolo del procedimento, e in caso di ricorsi in II° e III° grado trasmesso in
copia integrale autenticata. In II° e
III° grado verrà pubblicamente letto solo il verbale riassuntivo, ma, in caso
di contestazioni delle parti, saranno
esaminati, nei punti contestati, le
registrazioni video-sonore e i verbali stenografici
Art. 17) Le udienze, nel numero che sarà considerato necessario dagli Efori,
secondo la complessità e gravità di ciascun caso, devono svolgersi, salvo eccezioni del tutto
straordinarie di rinvio per gravi motivi (comunque non oltre i 30 giorni
complessivi), in un arco continuo di giorni successivi con orario dalle ore 9
alle ore 13, fino ad esaurimento di tutti gli atti e discussioni considerati necessari dal Collegio degli
Efori, esclusi i giorni pubblicamente
festivi
Art. 18) Le
sentenze, provvisorie o definitive che siano, devono essere pronunciate dal
presidente del Collegio a voce alta e chiara, ben udibile e comprensibile, non
solo per il cosiddetto “dispositivo” (decisione), bensì anche nella sua
motivazione dettagliata contestuale. Non è ammissibile una sentenza priva di
adeguata motivazione contestuale. Le
sentenze, con relative motivazioni, vengono deliberate in una o più sedute non pubbliche dal Collegio almeno
a maggioranza assoluta, ove non sia possibile l’unanimità. A tale scopo verrà destinata una sola udienza
finale a conclusione del processo, in tempi non superiori ai 30 giorni
complessivi dall'udienza precedente. Chi non si attenesse a tali norme, sarebbe prontamente destituito dalla
funzione di Eforo
Se risultasse che uno degli Efori sia
contrario alla sentenza o alla motivazione, farà mettere a verbale la sua
opposizione motivata, da allegare alla stessa sentenza. Tale eventuale opposizione sarà poi
pubblicamente letta nell'ultima udienza, insieme alla sentenza
Art.
19) Relativamente ad ulteriori applicazioni
di dettaglio della presente legge, il
Collegio degli Efori, a livello nazionale (III° grado di giudizio), formulerà,
in cooperazione col Ministero dell’Amministrazione Giudiziaria, uno o più speciali regolamenti per tali
situazioni di dettaglio, purché tali regolamenti non siano in contrasto con la
Costituzione e la presente legge
NOTE
[1] In sede
professionale, gli illeciti e i reati commessi più frequentemente dai
magistrati riguardano l’abuso d’ufficio, sia nella fattispecie omissiva
(inerzia e sottovalutazione nei casi denunciati), sia commissiva (eccesso di
potere, superamento dei limiti procedurali previsti dalla legge).
[2] Trattando,
nella presente proposta, di coinvolgere
sia norme costituzionali, sia leggi ordinarie, la sua approvazione richiederebbe
necessariamente l’applicazione dell’art. 138 della Costituzione, sulla
revisione della stessa, tanto per gli aspetti costituzionali, quanto puramente
legislativi ordinari, e inserita nel Titolo IV della Costituzione, ovvero come
emendamento finale alla maniera della Costituzione degli USA, o ancora come
legge costituzionale a se stante (ciò potrebbe formalmente essere deciso dalla
Corte Costituzionale).
[3] Il
termine “Efori”, ripreso dal Nostro
Gaetano Filangieri in “Scienza della Legislazione”, e poi dalla Costituzione della Repubblica
Napoletana del 1799, è tratto dalla tradizione
classica greca (Costituzione di Sparta). Per distinguere tali Magistrati elettivi da quelli di carriera della
Magistratura Ordinaria, li denomino con
questo antico e classico termine.
Il termine
“Provveditore” è tratto dalla tradizione
veneziana, poi recuperata con
significativo amministrativo dallo
Stato Italiano dopo l’Unità .
[4] Ad
esempio, l’ambito territoriale di secondo grado potrebbe essere: Italia settentrionale (sede Milano o
Bologna); Italia centrale (sede Firenze
o Viterbo); Italia Meridionale (Napoli, o Campobasso, o Potenza); Italia Insulare (Cagliari o Palermo). Sede nazionale, ovviamente Roma, ma in
Palazzo specifico, lontano dalle sedi giudiziarie ordinarie
Se un tale progetto diventasse europeo, si
potrebbe prevedere anche un Collegio Europeo degli Efori, analogo alla Corte
Europea dei Diritti Fondamentali, oggi a Strasburgo. In caso contrario, il tutto rimarrebbe solo in
Italia, come modello sperimentale per
l’Europa e il mondo
4 commenti:
Carissimo Manlio
La tua proposta, al di là dell’impianto che ha tutti gli effetti costituisce un modello istituzionale , introduce un principio fondamentale, quello che effettivamente tutti debbano essere uguali di fronte alla legge. L’uguaglianza non solo astrattamente come principio generale, ma concretamente come situazione che si realizza senza la possibilità di aggirare lo spirito delle norme e la loro corretta interpretazione. Ovviamente in qualsiasi sistema legislativo per quanto vengano introdotti i correttivi atti a impedire che ‘fatta la legge sia trovato l’inganno ’, c’è sempre la possibilità di rendere del tutto vano un principio. In qualsiasi sistema amministrativo per quanto organizzato dettagliatamente in modo da anticipare e prevedere tutte le modalità con le quali si possa violare il principio della separazione dei poteri, esisterà sempre il modo per ricreare quella situazione di privilegi che si vorrebbe impedire.
Un testo nel senso che tu proponi è un passo in avanti per realizzare una riforma democratica. Per quanto però si possano introdurre correttivi nella organizzazione dello Stato, lo spirito delle leggi trova la sua vera realizzazione attraverso una riforma di tutto il sistema mediatico-informativo. È lì che il potere è in grado di manipolare e condizionare un cittadino sempre più in balia dei persuasori occulti. A monte di tutto ci sono quei canali dove gli 0 e 1 si trasformano in DATA e dove ormai con un solo colpo di mouse è possibile trasferire una informazione selettiva, orientare l’elettorato, ‘educare’ il cittadino, fornire all’utente dei parametri di giudizio. Il vero nodo da sciogliere è il sistema mediatico dove ormai l’utente è da tempo diventato come il classico topolino nel labirinto di una gabbia.
Il caso Bossetti sta proprio a dimostrare come i poteri forti possano agevolmente, mediante tutti i canali dell’informazione, trasformare l’utenza in un target, un bersaglio da colpire, organizzandone la vita nel dettaglio, trasformarlo in un automa. Tutta la tecnologia dei computer sta realizzando quello Stato del Grande Fratello, a livello mondiale, che Orwell aveva anticipato nella sua opera nel 1948 e che poi capovolgendo le ultime due cifre aveva trasformato nel titolo del 1984. Per quanto sembri davvero lontano nel passato quell’anno, rimane emblematicamente sinonimo del nostro futuro. Un futuro non solo pieno di incognite, ma anche al di là dei nuovi apparati di condizionamento e sorveglianza, sempre più pervasivo e capillare, il segno di una distopia che è già qui, in un presente dove il controllo è a monte, si realizza in modalità sempre più invisibili, trova applicazione nelle app e in tutti quei sistemi che stanno rendendo l’utente una mera appendice della macchina dell’informazione. lo smartphone, le carte fedeltà, i sistemi di profilazione… rappresentano emblematicamente la realtà di un controllo che non conosce più confini e di un condizionamento che non ha più limiti. Come si possa realizzare una riforma del sistema informativo è argomento ostico, legato a tutto un sistema economico-produttivo di interessi materiali e di pregiudiziali ideologiche. Siamo probabilmente di fronte a un grande cambiamento che insieme alla problematica ambientale potrebbe tradursi, nonostante i processori, in un collasso di tutto il sistema, in un crash dagli esiti del tutto imprevedibili…
Manlio, complimenti!
Mi piace tutto lo scritto.
Condivido tutto in particolare:
"Art. 16) Durante le udienze, l’uso di toghe, mantelli o camicioni, parrucche, fronzoli o piumaggi, e di ogni altro simbolismo arcaico, è vietato. Efori e Provveditori indosseranno normali e sobri completi o spezzati, con stretta fascia tricolore alla vita e distintivo dorato con la scritta “EFORO” o “PROVVEDITORE” posto sul lato sinistro dell’abito. Gli avvocati saranno vestiti come normali cittadini: a distinguerli solo un cartellino sul lato sinistro dell’abito, con foto e autorizzazione del Collegio. Ciò a simboleggiare con chiarezza la natura elettiva popolare degli incaricati, che nulla hanno di sacrale o di mistico
Ogni udienza deve essere videoregistrata interamente: inoltre vi saranno due cancellieri: uno stenografo, che registrerà ogni intervento integralmente, l’altro con verbale riassuntivo e sintetico degli stessi interventi. I verbali devono essere firmati dagli Efori, e le videoregistrazioni poste in custodia chiusa a chiave in presenza degli stessi. Il tutto deve poi essere riportato nel fascicolo del procedimento, e in caso di ricorsi in II° e III° grado trasmesso in copia integrale autenticata. In II° e III° grado verrà pubblicamente letto solo il verbale riassuntivo, ma, in caso di contestazioni delle parti, saranno esaminati, nei punti contestati, le registrazioni video-sonore e i verbali stenografici"
E in tal modo nessuno più potrebbe dire che non si è fatto, non si è chiesto ,non si è scritto, poiché le orecchie di chi non vuol capire e non vuole ricordare verranno smentite dalle video registrazioni.
SIGNO TUMMOLO
CONDIVIDO IN PIENO LW SUE OSSERVAZIONI .
tuttavia siamo un popolino chiaccherone , esibizionista .
per non dire caprone . i tempi che furono erano gestiti dai poteri forti : in ogni paesello vigeva l'idea che bisognava attenersi a quello che avevano stabilito i potenti di paese,ma credo non lo avessero stabilito loro .... era il popolino che era caprone .
percio'il farmacista . il dottore,( il sindaco ci poteva stare) e non ultimo il prete del paese : non bisognava contrasterli , anzi togliersi il cappello in segno di sottomissione .
al giorno d'oggi siamo scaltri, ma ,sotto sotto si continua a sottomettersi a questi signori intoccabili . penso che finira': ma in un'altra generazione .
resisteranno solo i centri sociali , addomesticati dagli extra . e saranno dolori per tutti , ma sopratutto per loro :i centri sociali
Grazie a voi tutti,
a Massimo in primo luogo per il Suo costante impegno su questi argomenti, a Gilberto, Vanna e Magica per le rispettive osservazioni. La creazione di un organo di controllo, di indagine e di giudizio sulla Magistratura, ma del tutto indipendente da essa, appare come una necessità inderogabile per qualunque paese. Lo stesso articolo di testa lo dimosra. Finché i magistrati si giudicheranno da sé, non c'è da attendersi la benché minima imparzialità di giudizio.
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