tag:blogger.com,1999:blog-1405638310708373968.post7453728558074476889..comments2024-03-28T00:41:11.727+01:00Comments on Volandocontrovento - il blog di Massimo Prati -: Francesco Tuccia: Solo otto anni di carcere perché per i giudici de L'Aquila sono stati il caso e il destino ad influenzarne il comportamentoAnonymoushttp://www.blogger.com/profile/17464939250810319708noreply@blogger.comBlogger20125tag:blogger.com,1999:blog-1405638310708373968.post-9630995707825774022014-02-02T21:22:30.326+01:002014-02-02T21:22:30.326+01:00Secondo me e' solo una persona ke nn ragiona e...Secondo me e' solo una persona ke nn ragiona e solo perche' e' spinto dalle sue azioni sessuali sregolate fa del male alle ragazze ke schifo fa ce' da vergognarsi!!<br />Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1405638310708373968.post-52863194210348721702013-12-16T23:29:27.665+01:002013-12-16T23:29:27.665+01:00Ciao Pino,
ti ho inviato una mail al tuo indirizzo...Ciao Pino,<br />ti ho inviato una mail al tuo indirizzo di posta elettronica.<br />Un abbraccio<br />SiraSira Fonzihttps://www.blogger.com/profile/16916498436183710466noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1405638310708373968.post-22731279318797306742013-12-16T20:31:24.416+01:002013-12-16T20:31:24.416+01:00Ciao Marco, prendo in prestito la tua risposta per...Ciao Marco, prendo in prestito la tua risposta per Pino che condivido in ogni parola: umanamente non c'è da cavillare, l'ha mezza ammazzata e stop, magari marcisse in galera. <br />Ma in processo occorre usare gli strumenti relativi e se una parte ti pone una questione giuridica "critica" (che, appunto in termini giuridici, sussiste e occorre farci i conti) allora è sempre con questioni giuridiche che se ne esce. <br />La possibilità c'era, come abbiamo detto, e giustamente al di là dell'impostazione d'accusa (che non è vincolante) il giudice in tutta coscienza avrebbe dovuto fare i salti mortali per individuarla.<br />Quindi probabilmente è vero che qualcosa è "saltato" nel corretto inquadramento, in scienza e coscienza, di questa abominevole vicenda delittuosa.Chiarahttps://www.blogger.com/profile/05851937079066828353noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1405638310708373968.post-4843608444278951002013-12-16T18:15:22.819+01:002013-12-16T18:15:22.819+01:00@Pino
Sì, concordo che "umanamente" e &...@Pino<br /><br />Sì, concordo che "umanamente" e "socialmente" si sarebbe potuto decidere diversamente... il senso del mio intervento non era certo per giustificare una decisione che non condivido quanto, piuttosto, proprio di riconoscere che c'era anche la possibilità di una decisione diversa sotto il profilo giuridico... mi chiedo solo... chi avrà veramente sbagliato? Giudici o PM?<br /><br />Marconoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1405638310708373968.post-84192515661282118052013-12-13T19:29:48.972+01:002013-12-13T19:29:48.972+01:00@ MARCO (avvocato?)
Indipendentemente dalle consi...@ MARCO (avvocato?)<br /><br />Indipendentemente dalle considerazioni di carattere giudiziario (capite e scontate in quanto molto chiare)), il nocciolo del riferimento verteva sui numerosi, altri particolari da cui il reato veniva caratterizzato, evidenziati dal blogger Massimo Prati, suppongo, più con la coscienza e la logica, che con i codici fra le mani che, come ho già scritto, potevano ( ma non è stato così) trovar posto nelle "convinzioni" dei giudicanti.<br />Buona serata, Pino PINOnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1405638310708373968.post-27580869862883579112013-12-13T18:19:15.410+01:002013-12-13T18:19:15.410+01:00In effetti, pensandoci bene, forse ci potrebbe ess...In effetti, pensandoci bene, forse ci potrebbe essere qualche problema a ravvisare il disegno criminoso unitario predeterminato...<br />Marconoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1405638310708373968.post-46937203667281503402013-12-13T18:15:50.383+01:002013-12-13T18:15:50.383+01:00ciao Chiara, da quello che scrivi immagino tu sia ...ciao Chiara, da quello che scrivi immagino tu sia una Collega.<br />Ad ogni buon conto, hai ragione allorquando dici che l'azione delittuosa vada scissa in due parti, la prima attinente alla violenza sessuale + lesioni, la seconda riferibile all'abbandono della persona in quella situazione, dando per certa o altamente probabile la morte...<br />effettivamente bisognerebbe verificare l'esatta imputazione formulata dal PM, ma ritengo che si possa parlare di violenza sessuale e lesioni, attinte da concorso formale, in continuazione con un tentato omicidio...Marconoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1405638310708373968.post-1802772465156060482013-12-13T13:01:45.005+01:002013-12-13T13:01:45.005+01:00Pino e Mimosa:
ma io l'ho detto: è la strateg...Pino e Mimosa:<br /><br />ma io l'ho detto: è la strategia della "scissione dei momenti" di cui ho parlato negli ultimi due commenti del 10 dic, che a mio avviso è l'unica idonea a neutralizzare la - tecnicamente corretta - impostazione della difesa intorno alla nozione giuridica del "tentativo". <br />mi chiedevo, appunto, se l'accusa (leggasi anche parte civile, vale per entrambe) avesse adottato questa strategia o no.Chiarahttps://www.blogger.com/profile/05851937079066828353noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1405638310708373968.post-70083246433863102912013-12-13T07:14:18.503+01:002013-12-13T07:14:18.503+01:00Si MIMOSA.
Sarei curioso anch'io di conoscere ...Si MIMOSA.<br />Sarei curioso anch'io di conoscere come, Chiara, imposterebbe la sua trattazione nelle vesti di avversario.<br />@ CHIARA, ce ne forniresti, gentilmente, un saggio?<br />Sono certo che ti destreggerai con altrettanta acutezza tecnica.<br />PinoPINOnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1405638310708373968.post-6674045370130824772013-12-13T00:10:39.783+01:002013-12-13T00:10:39.783+01:00Ciao a tutti
Chiara mi pare abbia rgionato da avvo...Ciao a tutti<br />Chiara mi pare abbia rgionato da avvocato difensore! vorrei vederla nella versione di legale di parte civile!Mimosanoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1405638310708373968.post-15723787350581448212013-12-12T08:55:35.595+01:002013-12-12T08:55:35.595+01:00@ Ciao SIRA!
Pur essendo ineccepibile, sul piano g...@ Ciao SIRA!<br />Pur essendo ineccepibile, sul piano giurisprudenziale, l'esposizione di Chiara, interpreto, come te, il suggerimento di Massimo sulla mancata "scissione" in due tempi, dell'intero, selvaggio accadimento (peraltro avanzato dalla stessa Chiara), da parte della pubblica accusa.<br />Ma, l'amico Prati, al freddo tecnicismo giudiziario associa il dettame della coscienza, individuale e collettiva, che non può essere scisso dalla ragione, sia pur contenuta nei termini codificati delle nostre leggi.<br />In questo caso, oltremodo sconcertante, quei dettami della coscienza, a cui ho accennato, non hanno trovato posto nelle "convinzioni" di un giudice che, in altri casi, sono stati determinanti per distruggere la vita di chi si è trovato imbrigliato nelle reti di una legge che non sempre è "uguale per tutti".<br />Un abbraccio affettuoso, cara Sira, e tanti auguri per un sereno Natale. Pino PINOnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1405638310708373968.post-52160968926019579372013-12-11T11:25:49.393+01:002013-12-11T11:25:49.393+01:00Ciao Chiara e Massimo
Chiara
sei stata chiarissim...Ciao Chiara e Massimo<br /><br />Chiara<br />sei stata chiarissima, ma l'escamotage possibile di cui parlava Massimo poteva essere appunto la scissione di cui parli, eppure non si è voluto ragionare in quel senso.<br /><br />Questa è l'ingiustizia, ma in fondo basta che nella giuria cia sia un numero elevato di giurati che arcaicamente crede ancora che alcune donne con determinati atteggiamenti possano istigare alla violenza, e il gioco è fatto.<br /><br />E' purtroppo un problema culturale, di apertura mentale, che nonostante si cerchi di camuffare è radicato in moltissime persone, e i giurati prima di essere giurati sono esseri umani, con le loro radicate convinzioni che possono alterare, se errate, la visione degli eventi e i successivi provvedimenti.<br /><br />Ciao SiraSira Fonzihttps://www.blogger.com/profile/16916498436183710466noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1405638310708373968.post-63256648963649067442013-12-10T19:02:16.687+01:002013-12-10T19:02:16.687+01:00segue
Fondamentale, però, in questo caso, è pote...segue<br /><br /><br />Fondamentale, però, in questo caso, è potere considerare il fatto omicidiario (anche di mero tentativo) in sè e non come conseguenza "naturale" del reato di lesioni, altrimenti è inevitabile "retrodatare" l'intenzionalità all'evento lesivo e indagare se in QUEL momento la volontà fosse di uccidere.<br /><br />Quindi solo considerando CHIUSA la vicenda stupro+lesioni e aperta una NUOVA vicenda con una vittima a terra moribonda presso la quale non si intervenga è possibile aprire uno squarcio nella vicenda giuridica perchè a quel punto si va ad indagare quale fosse la volontà sottesa a quella omissione: fu volontà di morte o no? Allora entrano in gioco tutti gli indizi indicati: l'evidenza della gravità dell'emorragia, la proibitività delle condizioni climatiche, la non evidenza ai passanti della persona morente; e direi che è già sufficiente per affermare la intentio necandi mediante omissione; POI, a questo va aggiunto il fatto ULTERIORE E DISTINTO (è fondamentale questo punto e non mi stufo di sottolinearlo) che a ridurre la persona in quelle condizioni sia stato lo stesso agente che poi ne ha tentato l'uccisione "impropria": questa circostanza non solo vale a corroborare il giudizio di gravità e concordanza degli altri indizi, ma costituisce la cosiddetta "aggravante teleologica", ossia quella di avere commesso il reato per conseguire l'impunità da un altro (art. 61 n. 2): desiderava morisse affinchè non potesse riferire chi l'avesse massacrata.<br /><br />Allora sarebbe davvero importante sapere come il p.m. abbia impostato l'accusa perchè, a mio modesto avviso, ribadisco che senza la "scissione" tra prima e dopo, tra un'azione conclusa e una del tutto distinta che comincia (solo occasionalmente collegata dalla medesima identità dell'agente), il tecnicismo normativo non lasciava scampo (e va combattuto con eguale tecnicismo, non con la "pancia" e nemmeno con il senso comune, purtroppo).<br /><br />Spero di non averla fatta troppo lunga o poco comprensibile.Chiarahttps://www.blogger.com/profile/05851937079066828353noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1405638310708373968.post-50269746667892887322013-12-10T19:01:23.723+01:002013-12-10T19:01:23.723+01:00Ciao Massimo
una piccola nota sull'esempio del...Ciao Massimo<br />una piccola nota sull'esempio dello schiaffo e del coma; no, non verrebbe incriminata per tentato omicidio, perchè se la morte fosse avvenuta il reato sarebbe stato omicidio preterintenzionale, ossia "oltre l'intenzione" e quindi, per il discorso già fatto e già solo per il significato linguistico della espressione "praeter intentio" non essendoci intenzione non c'è l'inequivocabilità della direzione degli atti (intentio necandi=volontà di uccidere).<br /><br />sul resto credo anch'io che non fosse impossibile giungere alla condanna per tentato omicidio e vorrei sapere come abbia argomentato l'accusa.<br /><br />secondo me la strada era questa (spero di non essere troppo tecnica):<br />anzitutto SCINDERE l'azione in due momenti distinti e, in definitiva, in DUE AZIONI DISTINTE, la prima "commissiva in senso proprio" e la seconda "commissiva mediante omissione" (poi spiego un po' sta cosa).<br />La prima azione (commissiva propria) comincia con il momento in cui deve ritenersi che il consenso della ragazza sia venuto meno e termina con l'avvenuta penetrazione impropria: realizza i reati di violenza sessuale e di lesioni personali (reato che non è ontologicamente assorbito nel primo e quindi ne è consentita la contestazione a parte);<br />La seconda azione (commissiva mediante omissione) comincia alla fine della penetrazione e perdura "sine die" (non si è infatti attivato lui per evitare l'evento letale); leggerla in questo senso, ossia come se un film si fosse concluso e ne fosse cominciato uno del tutto distinto, sarebbe stata la chiave di volta, perchè allora la "retrocessione a monte" non si sarebbe spinta fino all'uscita dalla discoteca ma si sarebbe arrestata al momento delle compiute lesioni.<br />Quindi ciak, comincia un film del tutto distinto dal primo: c'è una ragazza a terra in ambiente proibitivo, con una vasta emorragia e in luogo nascosto alla vista dei passanti (circostanze che fanno ritenere con elevata probabilità prossima alla certezza la morte del soggetto), qual è la condotta richiesta a chi vi assista (a prescindere che ne fosse stato la causa)? Ovviamente il soccorso. <br />Ecco quindi che il caso si configura nè più nè meno come quelli dei neonati lasciati privi di cure subito dopo la nascita da chi assista al parto della donna (la madre ha un altro titolo di reato): in questi casi è pacifica l'affermazione di omicidio volontario sotto forma di commissione mediante omissione.<br /><br />La commissione mediante omissione è una figura "standard" della teoria del diritto penale, nulla di speciale o di avanguardistico, ed è pienamente compatibile con la figura del tentativo (perchè l'animus necandi c'è, sia pure espresso sotto forma di omissione di atti diretti a salvaguardare la vita di un soggetto evidentemente impossibilitato a sopravvivere senza l'intervento altrui).<br /><br />continuaChiarahttps://www.blogger.com/profile/05851937079066828353noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1405638310708373968.post-88369146677393770362013-12-10T17:54:24.048+01:002013-12-10T17:54:24.048+01:00Il Tuccia ha una situazione simile. Lui inizialmen...Il Tuccia ha una situazione simile. Lui inizialmente voleva soddisfare una sua voglia, un suo vizio, non uccidere, ma la sua voglia stava per portare alla morte una ragazza e lui, pur sapendolo, non ha fatto nulla per salvarla. Non si tratta di tentato omicidio?<br /><br />Il tentato omicidio non vuol dire solo sparare o colpire con un coltello intenzionalmente un altra persona che però si salva. In ipotesi, se una donna da uno schiaffo a un uomo che le mette una mano sul sedere e questo cade a terra e sbatte la testa sul marciapiede finendo in coma, rischia l'imputazione di tentato omicidio. E rischia l'imputazione non per quanto accaduto a monte, non voleva certo farlo andare in coma, ma per quanto accaduto a valle.<br /><br />Ciò che mi fa arrabbiare è che a L'Aquila il tentato omicidio lo si era subito inserito e per questo il Tuccia era finito in cella assieme al Parolisi. Poi, per poterlo liberare e mandare ai domiciliari, lo si è tolto dalle imputazioni nonostante il Gip avesse scritto: La estrema brutalità dimostrata nell’azione, la crudeltà usata, la totale mancanza di scrupolo nel lasciare la ragazza massacrata esposta alla morte per gelo o dissanguamento pone la pericolosità sociale dell’indagato ai massimo livelli e fa concludere che nessuna misura cautelare oltre la custodia in carcere possa essere minimamente idonea a ovviare alle esigenze cautelari esistenti e in particolare al pericolo della reiterazione di ulteriori reati della spessa specie...<br /><br />Vorrei capire cosa è cambiato dai primi mesi ad oggi? A quanto mi risulta nulla di nulla...<br /><br />Ciao, MassimoAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/17464939250810319708noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1405638310708373968.post-954627154448698352013-12-10T17:54:12.753+01:002013-12-10T17:54:12.753+01:00E' chiaro, Chiara, che tu in teoria hai ragion...E' chiaro, Chiara, che tu in teoria hai ragione da vendere. Ma è altrettanto chiaro che nell'articolo ho inserito delle forzature per evidenziare come i giudici vadano ognuno per proprio conto senza seguire per forza né la legge né il buonsenso. Gli escamotage legali sono all'ordine del giorno (proprio grazie a una legge che si può applicare in base alle proprie convinzioni personali), ma in questo caso l'escamotage che potesse superare la legge e far arrivare ad una sentenza di buonsenso, 14 anni di carcere, al giudice l'aveva offerto l'Accusa con le sue richieste di condanna. <br /><br />Però, a quanto pare, al tribunale de L'Aquila si è capaci di non accettare i ricorsi motivati a modo e con logica dai legali del Parolisi (ma qui i pianti e gli indici puntati in tivù si sprecavano), ma non si riesce a dar ragione alla procura quando la famiglia della vittima chiede riservatezza e non si mostra sullo schermo restando in disparte (l'unico che ha fatto il nome della ragazza, suscitando un vespaio, è stato l'avvocato del Tuccia in un pomeriggio televisivo).<br /><br />Infatti in primo grado i giudici non hanno accettato una condanna a 14 anni (che in buona sostanza suppliva alle carenze legislative facendo scontare all'imputato anche il tentato omicidio), ed in appello neppure quella ad 11 anni (il pubblico ministero forse conosceva i giudici e ha cercato di mediare fra gli 8 inflitti in precedenza dalla corte e i 14 che voleva l'accusa per ottenere almeno una condanna semi-equa). <br /><br />Però la legge è talmente ambigua che sarebbe da discutere anche per quanto riguarda il mettere le azioni "a monte" dell'accaduto e verificare quale fosse l'intenzione iniziale dell'imputato. Se non c'è un cadavere (ma davanti a te, in tribunale, c'è una ragazza che è stata in ospedale una infinità di tempo, che a causa dell'accaduto è stata operata ed ha la vita rovinata) si dovrà cercare di capire se al momento del fatto ci fosse una volontà omicida o meno: ma come si può dar per certo che non volesse uccidere in corso d'opera (come capita a chi litiga in casa e si trova un coltello da cucina in mano), visto che la ragazza non ricorda e lui può raccontare ciò che vuole?<br /><br />Se non lo è per la legge, per me è chiaro che l'intenzione non può essere desunta da quanto voluto a monte ma da quanto capitato durante, fino ad arrivare a valle. A questo proposito voglio fare un paragone (stupido ma capibile).<br /><br />Mettiamo che a un padre piaccia giocare alle slot machine e non paghi per un anno gli alimenti né al figlio né alla ex moglie. Mettiamo che la madre non abbia né un lavoro né del denaro perché l'uomo s'è sputtanato tutto al Bingo. In teoria sia il figlio che la madre potrebbero trovarsi senza energia elettrica (non pagando le bollette), restare al freddo e non aver nulla da mangiare per mesi e mesi... e quindi rischiare di morire. A questo punto mettiamo che i vicini li trovino moribondi e chiamino il 118 che li porta in ospedale. Li vengono curati, sfamati e salvati dalla morte.<br /><br />La logica ci dice che l'uomo inadempiente sapeva bene che se non avesse pagato, sia sua moglie che suo figlio sarebbero morti... oppure per la legge non lo sapeva visto che pensava che in un modo o in un altro si sarebbero arrangiati? Se a monte il padre non aveva intenzione di uccidere, quindi, ma solo quella di non farsi mancare il suo vizio quotidiano, è giusto che non gli venga contestato il tentato omicidio solo perché grazie ad altri non vi sono stati cadaveri? <br /><br />continua...Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/17464939250810319708noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1405638310708373968.post-57009088758485974262013-12-10T17:20:38.777+01:002013-12-10T17:20:38.777+01:00Ciao Massimo, ho finito ora la lettura dell'ar...Ciao Massimo, ho finito ora la lettura dell'articolo e mi ha molto colpita la riflessione che fai su una probabile "misoginia" strisciante tra i banchi di quell'aula: perchè davvero non si comprende l'attinenza delle argomentazioni del difensore circa la consensualità iniziale al rapporto! E' da mò che è riconosciuta (incredibile non fosse sottintesa, ma tant'è) la sacrosanta libertà di revocare il consenso a qualunque punto del rapporto e da lì in poi diventa violenza sessuale. Per questo mi stupisco che le domande tese all'accertamento di quel fatto siano state ammesse: che c'entra col seguito - ossia con l'oggetto del processo - se si era strusciata in discoteca e se si era appartata volontariamente? Davvero poteva apparire ragionevole dimostrare che quel consenso iniziale avrebbe potuto far dedurre anche il consenso ai successivi atti di devastazione fisica (che tale era l'intenzione difensiva del legale)? Se non lo fermava la coscienza, avrebbero dovuto fermarlo i giudici quel senza-pudore di avvocato!<br />Invece il suo intento probabilmente l'ha raggiunto: in fondo non siamo ancora così civili da riconoscere (anche) alle donne il diritto di vivere una sessualità libera e disinibita, credo anch'io che in quei giudici aleggiasse una sorta di pre-giudizio per la condotta "immorale" della ragazza (le mani nelle mutande dell'uomo e via a trombrare dietro l'angolo! inaccettabile!) e che in fondo in fondo, un poco se la sia cercata. Rabbrividisco a immaginare che questo pensiero possa esistere, eppure davvero sembra che solo Maria Goretti abbia diritto di veder riconosciuta la propria integrità e a non vedersi additare come "complice morale" del carnefice. Che nausea...Chiarahttps://www.blogger.com/profile/05851937079066828353noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1405638310708373968.post-91866092853107484092013-12-10T13:53:53.809+01:002013-12-10T13:53:53.809+01:00p.s. ciò detto, se fossi un giudice (e forse propr...p.s. ciò detto, se fossi un giudice (e forse proprio per questo non lo sono) intanto condannerei motivando al mio meglio, sperando che la sentenza passi il vaglio di legittimità e si stabilizzi così da creare anche un utile precedente: rispetto per la mia coscienza, anzitutto (perchè quel ragazzo è una belva senza un briciolo di resipiscenza), e che con la stretta rispondenza ai canoni di legge se la vedano gli altri (in fondo ci sono tre gradi no? posso sempre sbagliare....)!Chiarahttps://www.blogger.com/profile/05851937079066828353noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1405638310708373968.post-65213293120661214082013-12-10T13:04:39.246+01:002013-12-10T13:04:39.246+01:00segue
Effettivamente - sul piano strattamente tec...segue<br /><br />Effettivamente - sul piano strattamente tecnico - non pare dimostrabile oltre ogni ragionevole dubbio: egli ha sicuramente accettato il rischio molto concreto che, in seguito al dissanguamento provocato dalle lesioni, la ragazza morisse (e se fosse morta avrebbe risposto di omicidio con dolo eventuale) ma "a monte" i suoi atti (di penetrazione violenta con un oggetto lesivo) non erano diretti INEQUIVOCABILMENTE alla morte, bensì alla violenza sessuale ed alle lesioni. <br />Quindi, dovendo ragionare su un delitto tentato e dovendosi attenere alla regola espressa dalla relativa norma incriminatrice, non può affermarsi oltre ogni ragionevole dubbio, che quella penetrazione (certamente idoena) fosse (anche) diretta in maniera inequivoca a cagionare la morte della ragazza.<br /><br />Non so se sono riuscita a spiegare la differenza (che non significa approvarla, ma tant'è). <br /><br />In pratica, è la norma sul tentativo il problema, perchè così come formulata lega le mani non consentendo l'elaborazione di un "escamotage" giurisprudenziale come quello del dolo eventuale che invece il reato di omicidio, in virtù della sua formulazione ampia, ha consentito. <br /><br />Se la norma fosse stata: "nel caso in cui l'agente avrebbe risposto del reato compiuto qualora l'evento si fosse verificato, ne risponde a titolo di tentativo nel caso in cui l'evento, per qualunque motivo indipendente dalla sua volontà, non si verifichi" allora sarebbe stato possibile punire anche a titolo di tentativo l'omicidio con dolo eventuale (perchè a quel punto la sussistenza del tentativo dipenderebbe solo dalla mancata verificazione dell'evento; viceversa la puntuale formulazione della norma (summum ius) - che richiede la prova della indubbia e inequivoca voluntas necandi a monte delle azioni lesive - crea un divario incolmabile tra la fattispecie tentata e quella compiuta, in quanto gli "elasticismi" elaborati per la seconda (gradi di "intensità del dolo") in assenza di parametri legali che l'impediscano sono invece impediti nel primo caso proprio in virtù della puntualità della norma incriminatrice.<br /><br />Ovviamente ci sono i motivi "ontologici" perchè la norma è stata formulata in quel senso anzichè nell'altro e hanno a che fare con la repulsa del nostro ordinamento verso la figura della "responsabilità oggettiva", ma il discorso si fa davvero troppo specifico e lascerei stare.<br /><br />Ci tenevo solo a spiegare come sia possibile che, applicando la legge, si giunga ad esiti tanto lontani da quelli della coscienza sociale; è uno di quei casi in cui una maggiore elasticità della norma meglio risponderebbe alla "personalizzazione" del giudizio e quindi, in definitiva, all'assicurazione di una migliore giustizia per la vittima; ma il nostro ordinamento ha fatto scelte differenti e ancora non si è trovato il modo di superare il dato testuale, TROPPO preciso da questo punto di vista.Chiarahttps://www.blogger.com/profile/05851937079066828353noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1405638310708373968.post-87599299620712247232013-12-10T13:04:03.437+01:002013-12-10T13:04:03.437+01:00Massimo
ora dirò cose che saranno difficili da com...Massimo<br />ora dirò cose che saranno difficili da comprendere, perchè quando il tecnicismo legale sovrasta il senso comune i risultati sono sempre aberranti (summum ius summa iniuria), ma occorre anche essere consapevoli che la precisione tecnica è inevitabile - e voluta ab origine - in uno stato di diritto che non lascia spazio alla "personalizzazione" del diritto (com'è invece possibile in misura certamente superiore negli ordinamenti di common law).<br /><br />Fatta la premessa, qual è dunque la chiave tecnica di questa sentenza, che tutti schifiamo?<br /><br />La chiave sta nella natura del delitto tentato, che (incredibile ma vero) è fondamentalmente diversa da quella dei delitti compiuti: per questi ultimi la giurisprudenza ha elaborato un elemento soggettivo (tale è definito l'animus dell'agente: o di dolo o di colpa) "spurio", quello della "colpa cosciente" o del "dolo eventuale". <br /><br />Per quanto ci riguarda viene in considerazione il solo "dolo", anche nella forma attenuata del dolo "eventuale" (il tentativo è ontologicamente incompatibile con la colpa: non puoi "tentare" un evento che non "vuoi").<br /><br />Proprio nella categoria del dolo eventuale rientrerebbe il fatto come da te descritto: "avesse chiesto aiuto dopo essersi accorto della grave emorragia, impedendo quindi che la ragazza rischiasse la morte per dissanguamento e raffreddamento (si era ampiamente sottozero). Così non è stato e lui l'ha lasciata fra la neve e se n'è andato". <br />Tradotto, questo significa "consapevole accettazione del rischio-morte e suo consapevole non impedimento": non c'è un dolo pieno - perchè l'azione non parte con intenzione omicidiaria - ma nel volgere degli eventi è effettivamente emersa una forma di dolo più attenuata, consistita nel non avere allontanato da sè - anche solo come intima convinzione - la probabilità prossima alla certezza che l'evento avrebbe portato alla morte altrui. <br /><br />Nel caso ciò fosse avvenuto (ossia se il soggetto non avesse avuto, ragionevolmente, coscienza dell'incombente evento-morte) la morte sarebbe attribuita all'agente come "conseguenza non voluta di altro reato"; ma se quel "non voluta" non può affermarsi perchè a chiunque dotato di media diligenza sarebbe apparso evidente che la morte si sarebbe verificata, allora interviene quella figura-limite che è il dolo eventuale: non intendevi, "ab origine", uccidere, ma avresti dovuto capire che lo stavi facendo.<br /><br />In base a questo schema, se la ragazza fosse morta, ritengo che Tuccia sarebbe stato senz'altro condannato per omicidio volontario con dolo eventuale (quindi con pena solo lievemente attenuata).<br /><br />Il punto è che la ragazza non è morta, quindi per poter ragionare sulla fattispecie "omicidio" è necessario far riferimento al reato tentato. <br />E cosa ci dice la norma che hai citato? che gli atti devono essere "idonei e diretti in modo non equivoco" a uccidere. <br /><br />Per valutare la sussistenza della non-equivocità ci si mette quindi "a monte" delle azioni per vedere se in esse può ravvisarsi la SICURA volontà di uccidere (non "a valle" giudicandone gli esiti). <br /><br />In questo caso, "a monte delle azioni" di Tuccia, c'era sicuramente la volontà di avere un rapporto sessuale; sicuramente la volontà di spingerlo oltre al consenso della partner (violenza sessuale); sicuramente la volontà di farle del male (lesioni).<br /> <br />Ma può provarsi "a monte" una volontà di uccidere? <br /><br />continuaChiarahttps://www.blogger.com/profile/05851937079066828353noreply@blogger.com